N. ordine 12727-B / 2020
Riepilogo: estensione delle misure applicabili al traffico aereo da e verso il Portogallo.
Nel contesto della situazione epidemiologica causata dal virus SARS-CoV-2 e delle misure eccezionali adottate per affrontare la malattia COVID-19, fino ad aprile 17, 2020, il traffico aereo da e verso il Portogallo per tutti i voli da e verso i paesi al di fuori dellUnione Europea è stato determinato, con alcune eccezioni, attraverso lOrdine n. 3427-A / 2020, del 18 marzo, successivamente prorogato fino alle 23:59 di dicembre 31, tenendo conto della valutazione della situazione epidemiologica in Portogallo e nellUnione europea e degli orientamenti della Commissione europea.
Tenendo conto della raccomandazione (UE) 2020/1551 del 22 ottobre 2020 che modifica la raccomandazione del Consiglio (UE) 2020/912 del 30 giugno 2020 sulla limitazione temporanea dei viaggi agenti non indispensabili per lUE e leventuale revoca di tale restrizione, permane la necessità di estendere le misure restrittive del traffico aereo, debitamente allineate alle attuali preoccupazioni di salute pubblica.
A sua volta, il Presidente della Repubblica ha rinnovato la dichiarazione di stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, con Decreto del Presidente della Repubblica n. 66-A / 2020, del 17 dicembre, con il Governo che ne ha proceduto allesecuzione, con regolamento con Decreto n. 11 -A / 2020, del 21 dicembre.
È quindi importante garantire il corretto regime di traffico aereo autorizzato nel Portogallo continentale, in considerazione dellattuale contesto epidemiologico.
Pertanto, in in combinato disposto con il comma 1 dellarticolo 18, il comma 1 dellarticolo 19, il comma 1 dellarticolo 27 e larticolo 29 del decreto-legge n. 169-B / 2019, del 3 dicembre, nella sua formulazione attuale, e del comma 2 dellarticolo 33 della Legge n.27 / 2006, del 3 luglio, nella sua formulazione attuale, il Ministro di Stato e Affari Esteri, il Ministro della Difesa Nazionale, il Ministro dellamministrazione interna, il Ministro della Salute e il Ministro delle Infrastrutture e dellEdilizia stabiliscono quanto segue:
1 – Autorizzare il traffico aereo da e verso il Portogallo su tutti voli da e per paesi che fanno parte dellUnione Europea e da paesi associati allArea Schengen (Liechtenstein, Norvegia, Islanda e Svizzera).
2 – Autorizza voli da e per paesi e regioni amministrative speciali, la cui situazione epidemiologica è conforme alla Raccomandazione (UE) 2020/1551 del Consiglio, del 22 ottobre 2020, relativa ai collegamenti aerei con il Portogallo e inclusa nellelenco allegato al presente ordine, di cui fa parte, previa conferma di reciprocità in conformità con lAllegato I della predetta Raccomandazione, nonché lingresso in Portogallo di residenti nei paesi che compaiono nellelenco, qualora abbiano effettuato solo transiti internazionali o trasferimenti aeroportuali rotte situate in paesi che non ne fanno parte.
3 – Autorizza il traffico aereo da e verso il Portogallo per tutti i voli da e per paesi che non fanno parte dellUnione Europea o che non sono paesi associati al Area Schengen, esclusivamente per viaggi essenziali, fermo restando quanto previsto ai commi precedenti.
4 – Ai fini del paragrafo precedente si considerano viaggi essenziali, nei termini di cui alla Raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio del 30 giugno 2020, ovvero quelle destinate a consentire il transito o lingresso o la partenza dal Portogallo di:
a) Cittadini dellUnione Europea, cittadini di Stati associati allo Spazio Schengen e i loro familiari, ai sensi della direttiva 2004/38 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e i cittadini di paesi terzi legalmente residenti in uno Stato membro dellUnione europea;
b) Cittadini di paesi terzi che viaggiano per motivi professionali, da studio, ricongiungimento familiare, per motivi sanitari o umanitari.
5 – Autorizzare i voli per sostenere il ritorno di cittadini nazionali o titolari di permessi di soggiorno in Portogallo, nonché di natura umanitaria, riconosciuti da i servizi competenti dellarea governativa degli affari esteri e dalle autorità competenti in materia di aviazione civile, nonché i voli destinati a consentire il ritorno nei rispettivi paesi dei cittadini stranieri che si trovano in Portogallo, a condizione che tali voli siano promossi dalle autorità competenti di tali paesi, previa richiesta e accordo, e nel rispetto del principio di reciprocità.
6 – Passeggeri sui voli di cui al n.3, ad eccezione dei bambini che non hanno raggiunto i 24 mesi di età e dei passeggeri in transito che non devono lasciare le strutture aeroportuali, devono presentare, prima dellimbarco, prova di test di laboratorio (RT-PCR) per lo screening di SARS-CoV -2 contagio, con esito negativo, eseguito entro 72 ore prima dellorario di imbarco, senza il quale non potranno imbarcarsi.
7 – Cittadini nazionali e cittadini stranieri con residenza legale nel territorio nazionale e i loro familiari, nonché il personale diplomatico collocato in Portogallo, che sono passeggeri sui voli ai sensi dei paragrafi 3 o 5 e che, in violazione dellobbligo di presentare la prova dei test di laboratorio per lo screening per SARS-CoV-2 con esito negativo, ai sensi del numero precedente, anche così, si procede allimbarco, vengono inoltrati dalle autorità competenti, allarrivo nel territorio nazionale, per effettuare a proprie spese il suddetto collaudo , nella propria sede allinterno dellaeroporto in servizio fornito da ANA – Aeroportos de Portugal, SA, tramite professionisti sanitari qualificati allo scopo, e tale servizio può essere subappaltato, a meno che non si proceda immediatamente ad altri aeroporti nazionali dove il controllo e questi test devono da effettuare allarrivo.
8 – I cittadini che rifiutano di effettuare il test allarrivo nel territorio nazionale, ai sensi del numero precedente, vengono immediatamente avvisati dal Servizio Stranieri e Frontiere per lespletamento del gli stessi entro 48 ore, a proprie spese, e che possano incorrere nei reati di disobbedienza e diffusione di malattie contagiose, essendo informate di tale notifica le autorità sanitarie e le forze di sicurezza territoriale della zona di residenza.
9 – Le compagnie aeree che consentono limbarco ai passeggeri senza il test di cui al paragrafo 6 incorrono in non conformità stabilito al punto i) dellarticolo 2 del decreto-legge n. 28-B / 2020, del 26 giugno, come modificato dal decreto-legge n. 37-A / 2020, del 15 luglio, e sono oggetto di illecito amministrativo in quanto prevista al comma 2 dellarticolo 3 del medesimo diploma.
10 – Lapplicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal comma precedente ai cittadini nazionali e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale e ai loro familiari ai sensi con la direttiva 2004/38 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, senza il test di cui al paragrafo 6 sui voli originari di paesi di lingua africana portoghese e sui voli a sostegno del rimpatrio di cittadini nazionali o titolari di un permesso di soggiorno in Portogallo o di natura umanitaria.
11 – I passeggeri di cui ai paragrafi 7 e 8 devono rimanere nella residenza o negli alloggi da te indicati fino alla notifica dellesito negativo, a pena di sanzione di incorrere in un crimine di diffusione della malattia cont
12 – Ai cittadini stranieri che si imbarcano senza la prova di cui al comma 6, o il cui transito li obbliga ad abbandonare le strutture aeroportuali, deve essere rifiutato lingresso nel territorio nazionale, essendo la società oggetto dellillecito amministrativo previsto per allarticolo 3 del decreto-legge n. 37-A / 2020, del 15 luglio.
13 – Le misure sanitarie applicabili ai paesi di cui ai commi 1 e 2 sono rivalutate secondo le decisioni prese dai rispettivi Paesi.
14 – Le interdizioni risultanti dalla presente ordinanza non si applicano agli aeromobili di Stato e alle Forze Armate, agli aeromobili che integrano o integreranno gli Special Device Fire Fighting, voli per il trasporto esclusivo di merci e posta, emergenza medica e scali tecnici per scopi non commerciali.
15 – I Ministri dellinterno e della salute possono adottare, tramite dispaccio congiunto, specifiche misure di controllo sanitario che si rendano necessarie a seconda dellorigine dei voli, tenendo conto della Raccomandazione (UE) 2020/1551 del Consiglio del 22 ottobre 2020 e della valutazione della situazione epidemiologica da parte dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie.
16 – Questo linvio ha effetto dalle 00:00 del 1 gennaio 2021 e fino alle 23:59 del 15 gennaio 2021 e può essere rivisto in qualsiasi momento, a seconda dellevoluzione della situazione epidemiologica.
30 dicembre, 2020. – Il Ministro di Stato e Affari Esteri, Augusto Ernesto Santos Silva. – Il ministro della Difesa nazionale, João Titterington Gomes Cravinho. – Il Ministro dellamministrazione interna, Eduardo Arménio do Nascimento Cabrita. – Il Ministro della Salute, Marta Alexandra Fartura Braga Temido de Almeida Simões. – Il ministro delle infrastrutture e delledilizia abitativa, Pedro Nuno de Oliveira Santos.
ALLEGATO
Elenco dei paesi e delle regioni amministrative speciali di cui al paragrafo 2
Paesi
1 – Australia.
2 – Cina.
3 – Corea del Sud.
4 – Giappone.
5 – Nuova Zelanda.
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6 – Ruanda.
7 – Singapore.
8 – Thailandia.
9 – Uruguay.
Regioni amministrative offerte speciali
1 – Hong Kong.
2 – Macao.